16 May 2023|By BS Associati|1 Minutes

Con il DL 16.2.2023 n. 11 è stata sostanzialmente soppressa la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per gli interventi “edilizi” effettuati o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, ai sensi dell’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020.

In sede di conversione in legge del decreto avvenuta con la L. 11.4.2023 n. 38, pubblicata sulla G.U. 11.4.2023 n. 85, tuttavia, sono state introdotte numerose novità, tra le quali si segnalano:

  • per le spese superbonus sostenute nel 2022, la facoltà per i contribuenti di optare per la ripartizione della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi in 10 quote costanti, anziché in 4;
  • la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2023 e non ancora utilizzati, anziché in 4 o 5 rate.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, le disposizioni attuative sono contenute nel provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. 132123, mentre con la ris. Agenzia delle Entrate 2.5.2023 n. 19 sono stati istituiti nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi”.